Art. 3 — Militari in servizio alle armi

[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, ai militari in servizio alle armi la legge penale militare si applica:

[2]1° relativamente agli ufficiali, dal momento della notificazione del provvedimento di nomina fino al giorno della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi;

[3]2° relativamente agli altri militari, dal momento stabilito per la loro presentazione fino al momento in cui, inviati in congedo, si presentano all'Autorita' competente del comune di residenza da essi prescelto; o, se sottufficiali di carriera, fino al momento della notificazione del provvedimento, che li colloca fuori del servizio alle armi.

[4]L'assenza del militare dal servizio alle armi per licenza, ancorche' illimitata, per infermita', per detenzione preventiva, o per altro analogo motivo, non esclude l'applicazione della legge penale militare.

[5]Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, per notificazione del provvedimento s'intende la comunicazione personale di questo all'interessato, ovvero, quando la comunicazione personale non sia ancora avvenuta, la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale, o nei corrispondenti mezzi di notificazione delle varie forze armate dello Stato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 73/1998

    Questione infondata
    26 marzo 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma, Cost. - degli artt. 3, primo comma, numero 2, 148, 151 e 263 c.p.m.p., nonché dell'art. 147 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), nella parte in cui ricomprendono come militari in attualità di servizio, e perciò soggetti alla legge penale militare ed alla giurisdizione militare, <<gli arruolati leva-mare non ancora incorporati>>, in quanto, nella fattispecie, non si verifica alcun ampliamento della giurisdizione dei tribunali militari oltre il limite tracciato dalla Costituzione ne' si riscontra alcuna illegittima disparità di trattamento tra gli arruolati nella Marina e gli arruolati nelle altre Forze armate. Invero, per quanto concerne gli artt. 148 e 151 c.p.m.p., si è in presenza di disposizioni di diritto penale militare sostanziale che nulla stabiliscono in ordine alla giurisdizione, e la cui applicabilità a tutti i militari in servizio non è messa in dubbio dal giudice rimettente; per ciò che attiene, inoltre, agli artt. 3 e 263 c.p.m.p. e all'art. 147 del d.P.R. n. 237 del 1964 - che attribuisce i reati di mancanza alla chiamata alla cognizione dei tribunali militari -, dal loro congiunto disposto non risulta l'estensione della giurisdizione di questi in relazione ad uno 'status' di militare non ancora assunto o ad obblighi relativi al servizio militare semplicemente potenziali. Ne consegue, altresì, che l'insieme delle disposizioni denunciate non viola l'art. 103, terzo comma, Cost., per il fatto che dalla loro applicazione deriva la giurisdizione dei tribunali militari in relazione al reato di diserzione commesso dall'arruolato che, chiamato alle armi, si sia presentato e successivamente si sia allontanato senza fare rientro nel termine stabilito. - Cfr., tra le molte, S. nn. 112/1986 e 113/1986, nelle quali la Corte ha sottolineato che non qualsiasi obbligo o dovere dei cittadini in relazione al servizio militare determina un legame con le Forze armate tale da giustificare, in virtù dell'art. 103 Cost., l'assoggettamento alla giurisdizione penale militare: <<deve trattarsi di un dovere che, essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, sia idoneo a determinare di per sé l'insorgenza di un vincolo giuridico di appartenenza>>. - V., inoltre, S. n. 429/1992, che si colloca <<lungo la stessa linea, tendente a circoscrivere l'ambito della giurisdizione militare in tempo di pace e a ricondurla al carattere di eccezionalità voluto dalla Costituzione>>. red.: G. Leo

    Art. 3 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 263 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 103 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art3 · fonte del testo