Art. 114 — Usurpazione di comando

[1]Il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, e' punito con la reclusione militare da due a quindici anni.

[2]Se il comando indebitamente assunto e' ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

[3]Se il fatto e' commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena e' aumentata.

[4]In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena e' della morte mediante fucilazione nel petto.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art114 · fonte del testo