Art. 10 — Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati

[1]La legge penale militare si applica agli assimilati ai militari e agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati:

[2]1° nei casi preveduti dalle rispettive leggi speciali;

[3]2° per i reati commessi mentre si trovano in stato di detenzione preventiva in un carcere militare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art10 · fonte del testo