Art. 617-septies c.p. — Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

[1]Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

[2]La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

[3]Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.

Testo vigente dal 26 gennaio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art617septies · fonte del testo