Art. 613-ter c.p. — Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

((Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni)).

Testo vigente dal 18 luglio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art613ter · fonte del testo