Art. 604-ter c.p. — Circostanza aggravante

[1]Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita' la pena e' aumentata fino alla meta'.

[2]Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Testo vigente dal 6 aprile 2018

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 604-ter c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art604ter · fonte del testo