Art. 590-quinquies c.p. — Definizione di strade urbane e extraurbane

((Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2)).

Testo vigente dal 25 marzo 2016

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art590quinquies · fonte del testo