Art. 517-octies c.p. — Pena accessoria e circostanze aggravanti

[1]((Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, puo' disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso.)).

[2]((Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:

  • 1)le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
  • 2)i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
  • 3)i fatti sono di particolare gravita' in ragione della quantita' dell'alimento oggetto dell'illecito;
  • 4)le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.)).

[3]((Se concorrono due o piu' delle circostanze previste dal secondo comma, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.)) ((Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla meta' se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate diretti a commettere tali reati)).

Testo vigente dal 29 maggio 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art517octies · fonte del testo