Art. 458 c.p. — Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete

[1]Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

[2]Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore emesse dai Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a cio' autorizzati.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art458 · fonte del testo