Art. 451 c.p. — Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art451 · fonte del testo