Art. 421-bis c.p. — Pubblica intimidazione con uso di armi

((Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni)).

Testo vigente dal 15 novembre 2023

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 421-bis c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art421bis · fonte del testo