Art. 371 c.p. — Falso giuramento della parte

[1]Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non e' punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

[3]La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 371 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 490/1995

    Questione infondata
    20 novembre 1995

    Non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 371, secondo comma, cod. pen. - nella parte in cui prevede l'esimente della ritrattazione solo nel caso di giuramento deferito d'ufficio - in quanto la norma censurata deve ritenersi tacitamente abrogata per effetto dell'art. 2738 cod. civ.. red.: G. Leo

    Art. 371 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 7/1972

    Questione inammissibile
    19 gennaio 1972

    Il controllo incidentale della legittimità costituzionale di una norma giuridica è ammissibile se e in quanto il giudice di merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioè della rilevanza della questione ai fini della pronunzia che egli deve emettere, e non può fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture.

    Art. 371 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art371 · fonte del testo