Art. 347 c.p. — Usurpazione di funzioni pubbliche

[1]Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni.

[2]Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle.

[3]La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 347 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art347 · fonte del testo