Art. 343-bis c.p. — Corte penale internazionale

((Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato e' commesso nei confronti:

  • a)della Corte penale internazionale;
  • b)dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
  • c)delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
  • d)dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale)).

Testo vigente dal 23 gennaio 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art343bis · fonte del testo