Art. 322-ter.1 c.p. — Custodia giudiziale dei beni sequestrati

((I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative)).

Testo vigente dal 31 gennaio 2019

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art322ter1 · fonte del testo