Art. 306 c.p. — Banda armata: formazione e partecipazione

[1]Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per cio' solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

[2]Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena e' della reclusione da tre a nove anni.

[3]I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art306 · fonte del testo