Art. 168-ter c.p. — Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova

[1]Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

[2]L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Testo vigente dal 17 maggio 2014

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 168-ter c.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art168ter · fonte del testo