Art. 6 codice privacy (Allegato A.1 Regole deontologiche) — Essenzialità dell´informazione

((1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalita' del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui e' avvenuto, nonche' della qualificazione dei protagonisti. 2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla liberta' di informazione nonche' alla liberta' di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti)).

Testo vigente dal 26 febbraio 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-1-regole-deontologiche-art6 · fonte del testo