Art. 69 c.p.p. — Morte dell'imputato

Se risulta la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato e' stata erroneamente dichiarata.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 69 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art69 · fonte del testo