Art. 590 c.p.p. — Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione

Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 590 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art590 · fonte del testo