Art. 50 c.p.p. — Azione penale

Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. Quando non e' necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale e' esercitata di ufficio. L'esercizio dell'azione penale puo' essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

10 massime che riguardano l’art. 50 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 10 massime nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 16/2013

    Parametro
    13 febbraio 2013

    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2013. Il Direttore della Cancelle…

    Art. 107 cost. · Art. 112 cost. · Art. 50 c.p.p. · Art. 405 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 17/2013

    Parametro
    13 febbraio 2013

    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2013. F.to: Franco GALLO, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2013. Il Direttore della Cancelle…

    Art. 107 cost. · Art. 112 cost. · Art. 50 c.p.p. · Art. 405 c.p.p.

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  • Sentenza n. 76/1993

    Parametro
    11 marzo 1993

    Riuniti i ricorsi: a) dichiara l'illegittimità costituzionale, dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo. b) dichiara non fondata la qu…

    Art. 23 c.p.p. · Art. 102 cost. · Art. 112 cost. · Art. 1 c.p.p.

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Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art50 · fonte del testo