Art. 46 c.p.p. — Richiesta di rimessione

La richiesta e' depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed e' notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. La richiesta dell'imputato e' sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 e' causa di inammissibilita' della richiesta.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

5 massime che riguardano l’art. 46 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 5 massime nel Massimario

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 5/1997

    Questione inammissibile
    10 gennaio 1997

    È manifestamente inammissibile, per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 353 del 1996), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 comma 3, 47 commi 1 e 2, 48 comma 4, e 49 comma 2, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 25 comma 1, 97 comma 1, 101 comma 2, e 112 Cost. - S. n. 353/96. red.: S. Di Palma

    Art. 46 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 49 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 353/1996

    Illegittimità dichiarata
    22 ottobre 1996

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ot…

    Art. 47 c.p.p. · Art. 46 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 460/1995

    Questione inammissibile
    26 ottobre 1995

    È inammissibile, in riferimento all'art. 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, comma 2, cod. proc. pen., in quanto permettono all'imputato di riproporre 'ad libitum' la richiesta di rimessione del procedimento, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, così favorendo il decorso del termine di prescrizione. Pur non potendosi ignorare gli inconvenienti lamentati dal giudice 'a quò, deve rilevarsi che la denuncia della normativa processuale non coinvolge l'art. 47 cod. proc. pen., che è la norma che preclude al giudice, in presenza di una richiesta di rimessione, di pronunciare sentenza, e soprattutto che l'invocato principio costituzionale è inidoneo a garantire, oltre il momento iniziale dell'impulso dato dal pubblico ministero, l'efficienza del processo penale, che pure è bene costituzionalmente protetto. Tanto non preclude la possibilità di un riesame della questione ove adeguatamente definita ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - V. S. 280/1995. red.: G. Conti

    Art. 46 c.p.p. · Art. 49 c.p.p. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art46 · fonte del testo