Art. 391-quater c.p.p.

(( (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione).)) (( Ai fini delle indagini difensive, il difensore puo' chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.

Testo vigente dal 18 gennaio 2001

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 391-quater c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art391quater · fonte del testo