Art. 20 c.p.p. — Difetto di giurisdizione

Il difetto di giurisdizione e' rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Se il difetto di giurisdizione e' rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorita' competente.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 20 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 274/1991

    Questione inammissibile
    12 giugno 1991

    Manifesta inammissibilità della questione, spettando al giudice rimettente decidere se nel caso sottoposto al suo esame ricorra un difetto di giurisdizione, ovvero di competenza.

    Art. 20 c.p.p. · Art. 424 c.p.p. · Art. 425 c.p.p. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art20 · fonte del testo