Art. 189 c.p.p. — Prove non disciplinate dalla legge

Quando e' richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice puo' assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la liberta' morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalita' di assunzione della prova.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

17 massime che riguardano l’art. 189 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 17 massime nel Massimario

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art189 · fonte del testo