Art. 128 c.p.p. — Deposito dei provvedimenti del giudice

Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo e' comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 128 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 498/1989

    Questione infondata
    10 novembre 1989

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128, primo comma, e 323, primo comma, codice di procedura penale 1930, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Napoli con ordinanza 16 novembre 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Con…

    Art. 24 cost. · Art. 128 c.p.p. · Art. 323 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art128 · fonte del testo