Art. 118-bis c.p.p. — Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri

(( Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' richiedere all'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attivita' connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3. L'autorita' giudiziaria puo' altresi' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata.

Testo vigente dal 12 ottobre 2007

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art118bis · fonte del testo