Art. 115 c.p.p. — Violazione del divieto di pubblicazione

Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto e' commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art115 · fonte del testo