Scheda del modello

Compilazione guidata · Cautelari

Ricorso per reintegrazione o manutenzione nel possesso

ex art. 703 c.p.c. e artt. 1168 e 1170 c.c.

Ossatura normativa · v0.1

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Passaggio 1 di 5

Ufficio, parti e difensore

Intestazione dello studio

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Come deve comparire nell’intestazione e nella firma, senza «Avv.».

Per esempio «Studio legale Verdi».

Via, numero, CAP e città.

Il domicilio digitale del difensore.

L’art. 125 c.p.c. chiede al difensore di indicarlo negli atti.

Art. 21 c.p.c. ↗

Solo la città, per esempio «Vicenza». Per le azioni possessorie è competente il giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato (art. 21, secondo comma). Se la domanda va al giudice del giudizio petitorio già pendente (art. 704, primo comma), la sede di quel tribunale.

Art. 703 c.p.c. ↗

Decide i presupposti, il termine di un anno e le conclusioni. La reintegrazione spetta contro lo spoglio violento o clandestino (art. 1168 c.c.); la manutenzione contro la molestia del possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili (art. 1170, primo comma); chi ha subito uno spoglio né violento né clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso alle condizioni del secondo comma (art. 1170, terzo comma).

Art. 704 c.p.c. ↗

Il giudizio petitorio è quello sulla proprietà o su un altro diritto. Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la sua pendenza, va proposta al suo giudice; la sola reintegrazione si può chiedere al giudice del luogo del fatto, che dà i provvedimenti temporanei indispensabili.

Art. 125 c.p.c. ↗

Nome o denominazione, codice fiscale, residenza o sede; per le società, il legale rappresentante pro tempore. Più ricorrenti: uno per riga.

Art. 125 c.p.c. ↗

Come va richiamato nel testo: «Mario Rossi» oppure «Agricola Prà S.r.l.».

Art. 125 c.p.c. ↗

Serve a scrivere l’atto al singolare o al plurale, al maschile o al femminile.

Art. 125 c.p.c. ↗

Chi ha compiuto lo spoglio o la molestia: nome o denominazione, codice fiscale, residenza o sede e PEC dai pubblici elenchi. Più resistenti: uno per riga.

Art. 125 c.p.c. ↗
Art. 125 c.p.c. ↗
Art. 83 c.p.c. ↗

Si stampa su una pagina a parte. Se la procura è già in atti, togli la spunta e indicala sotto.