Art. 794 c.p.c. — Provvedimenti del giudice

All'udienza il giudice, accertata la regolarita' del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 794 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art794 · fonte del testo