Art. 774 c.p.c. — Rinvio delle operazioni

Quando l'inventario non puo' essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art774 · fonte del testo