Art. 744 c.p.c. — Copie o estratti da pubblici registri

I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art744 · fonte del testo