Art. 685 c.p.c. — Vendita delle cose deteriorabili

[1]In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, puo' ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.

[2]Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 685 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art685 · fonte del testo