Art. 639 c.p.c. — Ricorso per consegna di cose fungibili

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantita' di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che e' disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda puo' invitare il ricorrente a produrre un certificato del consiglio provinciale delle corporazioni.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 639 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art639 · fonte del testo