Art. 626 c.p.c. — Effetti della sospensione
Quando il processo e' sospeso, nessun atto esecutivo puo' essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
Quando il processo e' sospeso, nessun atto esecutivo puo' essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940
Ricorso ex art. 619 c.p.c. del terzo che ha la proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati, mobili, presso terzi o immobili: il diritto e la sua opponibilità ai creditori, i limiti della prova testimoniale, la sospensione e, per i mobili, l’opposizione tardiva sulla somma ricavata.
4 massime che riguardano l’art. 626 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art626 · fonte del testo
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