Art. 522 c.p.c. — Compenso del custode

[1]Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli e' stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.

[2]Nessun compenso puo' attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 60/1967

    Questione infondata
    5 maggio 1967

    L'art. 522 del C.P.C., che subordina alla decisione discrezionale dell'Ufficiale giudiziario il riconoscimento di un compenso al custode dei mobili pignorati, non contrasta con la dichiarazione prima della Cost., che ha inteso soltanto affermare la preminenza di ogni attività lavorativa nel sistema dei diritti doveri spettanti ai cittadini. Ne' contrasta con le dichiarazioni 35 e 36 con le quali si è inteso garantire al lavoro subordinato una retribuzione proporzionata ed in ogni caso sufficiente a soddisfare le esigenze di un'esistenza libera e dignitosa quale corrispettivo delle prestazioni da cui il lavoratore debba trarre prevalentemente e continuamente i mezzi di sussistenza. Il compenso al custode si differenzia invero per sua natura dalla retribuzione suddetta, riferendosi ad un'attività del tutto occasionale e temporanea. È pertanto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 522 C.P.C. sollevato sotto tali profili.

    Art. 522 c.p.c. · Art. 1 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art522 · fonte del testo