Art. 98 c.g.c. — Prova per testimoni

[1]1. La prova testimoniale e' assunta ai sensi del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione.

[2]2. Durante l'escussione del teste, le parti, per il tramite del presidente, possono formulare domande per ulteriormente chiarire gli articoli di prova.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art98 · fonte del testo