Art. 49 c.g.c. — Nullità della sentenza

[1]1. La nullita' delle sentenze soggette ad appello puo' essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questo mezzo di impugnazione.

[2]2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 49 c.g.c., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art49 · fonte del testo