Art. 41 c.g.c. — Forma e contenuto del decreto

[1]1. Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.

[2]2. Se e' pronunciato su ricorso, il decreto e' scritto in calce al medesimo.

[3]3. Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto e' inserito nello stesso.

[4]4. Il decreto non e' motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; e' datato ed e' sottoscritto dal giudice o, quando questo e' collegiale, dal presidente.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art41 · fonte del testo