Art. 98-octies — Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione

[1](( (ex art. 95 eecc; art. 35 cod. 2003)))

[2](( I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita', al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. I contributi sono dovuti nella misura prevista dall'allegato 11. L'Autorita' e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all'articolo 4.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art98octies · fonte del testo