Art. 214 — Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati

Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art214 · fonte del testo