Art. 201 — Licenza di esercizio

Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilita'.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art201 · fonte del testo