Art. 193 — Navi da diporto: norme tecniche radionavali

Le unita' da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione e' obbligatoria in base alle disposizioni vigenti. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art193 · fonte del testo