Art. 187 — Sospensione, revoca, decadenza

Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l'autorizzazione generale di cui all'articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 e' dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art187 · fonte del testo