Art. 174 — Autorità del comandante di bordo

Il servizio radioelettrico a bordo delle navi e' posto sotto l'autorita' del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art174 · fonte del testo