Art. 3 (Allegato n. 25 Contributi)

per il pagamento e attestazione 1. Il pagamento dei contributi e' comprovato:

  • a)riguardo alle attivita' che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero:
  • 1)per istruttoria, a corredo della domanda;
  • 2)per vigilanza e mantenimento nonche' per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;
  • b)riguardo alle attivita' soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, e' disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli articoli 35 e 37. 2. Per gli anni successivi al primo e' ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-25-contributi-art3 · fonte del testo