Art. 19 (Allegato n. 25 Contributi)

del contributo 1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato piu' di un canale ad una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree e' moltiplicato per il numero dei canali. 2. Il contributo annuo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ed al comma 1 del presente articolo e' dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree. 3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui all'articolo 18.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-25-contributi-art19 · fonte del testo