Art. 44-quater — Fondi propri di base

I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali:

  • a)l'eccedenza delle attivita' rispetto alle passivita', valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa;
  • b)le passivita' subordinate.

Testo vigente dal 30 giugno 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art44quater · fonte del testo