Art. 355 — Entrata in vigore

[1]Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.

[2]Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Roma, addi' 7 settembre 2005

[4]CIAMPI

[5]Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Scajola, Ministro delle attivita' produttive La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Baccini, Ministro per la funzione pubblica Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 355, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art355 · fonte del testo