Art. 344 — Periti di assicurazione già iscritti

I periti di assicurazione che esercitano l'attivita' di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156.

Testo vigente dal 13 ottobre 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209~art344 · fonte del testo